Attività di riscossione sospese ulteriormente: ma non per tutti

Alla proroga di sospensione delle attività di riscossione, non si accodano gli avvisi bonari, per loro, vale la scadenza del D.L.

Agenzia delle entrate (Fonte foto: web)

Tutti i pagamenti legati a cartelle e altri atti emessi dall’Agenzia delle entrate-riscossione, sono sospesi fino al prossimo 28 febbraio. Essi, devono essere comunque effettuati entro fine marzo, sospensione che non riguarda anche gli avvisi bonari. Il D.L. 7/2021 ha di fatto, prorogato la sospensione dell’attività di riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione, al 28 febbraio, mentre la prima data era fissata al 31 gennaio. Non si potranno quindi notificare nuove cartelle, avvisi di addebito INPS ed avvisi di accertamento.

Sospesi anche tutti i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi hanno l’obbligo di essere effettuati entro il mese successivo la scadenza del periodo di sospensione, quindi il 31 marzo. Per quanto riguarda i soggetti che abbiano residenza, sede legale o operativa in Comuni attualmente in “zona rossa”, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Per queste motivazioni, il nuovo decreto proroga in ulterior modo la sospensione dell’attività di riscossione, disposta a causa dell’art. 68 del D.L. 18/2020, poi ulteriormente prorogato dai decreti successivi.

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Cosa accade in questa situazione, per gli avvisi bonari

La proroga, non tocca gli avvisi bonari, cioè quelli che nel D.L. 34/2020, decreto Rilancio, avevano ammesso la proroga dei pagamenti, anche tramite rateazione. Secondo l’art.144 del decreto Rilancio, l’emissione in bonus per i contribuenti con pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 delle somme richieste tramite le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale.

Questi versamenti erano considerati tempestivi, se arrivati entro il 16 settembre 2020. I versamenti sospesi, da effettuare entro tale data, potevano essere effettuati anche:

  • In 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020;
  • con scadenza il 16 di ciascun mese.

Infine, tali pagamenti, da ricordare, non entrano nel merito della proroga al 28 febbraio della sospensione dell’attività di riscossione, come conferma l’Agenzia delle Entrate stessa.

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