Parcheggio in divieto di sosta: ecco quando posso annullare la multa

Tutto vero: anche se parcheggiamo in divieto di sosta abbiamo diritto all’annullamento della multa, solo in alcuni casi

Parcheggio in divieto di sosta: ecco quando posso annullare la multa
Divieto di sosta (Fonte foto: web)

Difficile che abbiamo parcheggiato in divieto di sosta ed abbiamo ragione di contestare una multa, ma non impossibile. Ci sono infatti, alcuni vizi delle contravvenzioni che ci possono far annullare la multa per parcheggio in divieto.

Sono i casi questi, di divieto di sosta con errore, con verbale incompleto, o anche per divieto di sosta non segnalato e non contestata. Quella ad esempio con errore può essere una multa che presenti un’indicazione errata di estremi quali la targa, o il tipo di veicolo. Ma vediamo anche quali sono gli altri casi.

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Come annullare una multa per divieto di sosta

Ci sono due modalità di ricorso per i divieti di sosta da contestare. La più tradizionale è il ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dal ricevimento della multa. Esso viene depositato presso la cancelleria del giudice del luogo dove abbiamo trovato il verbale, insieme alla prova del pagamento. Oppure, possiamo fare ricorso al Prefetto entro 60 giorni, per un procedimento un po’ più semplice del precedente, ma forse con possibilità di vittoria minori.

Ci sono però volte in cui non abbiamo ragione di parcheggiare in determinati luoghi, anche in assenza di segnaletica. Questo perché, la legge stradale prevede che ce ne siano alcuni dove non possiamo mai parcheggiare, essi sono:

  • in prossimità di una curva;
  • lontano dal margine della carreggiata;
  • nel senso contrario a quello di marcia;
  • in presenza di dossi o curve, situazione che renderebbe pericoloso il parcheggio perché l’auto sarebbe poco visibile;
  • in prossimità e in corrispondenza della fine del marciapiede;
  • a meno di 5 metri da un incrocio;
  • in prossimità e in corrispondenza di segnaletica stradale se la si copre;
  • in prossimità e in corrispondenza di semafori;
  • vicino ai passaggi a livello o sui binari di tram e ferrovie;
  • nelle gallerie;
  • sulle strade urbane di scorrimento;
  • fuori dai centri urbani, in prossimità delle aree di intersezione;
  • sulle piste ciclabili;
  • sullo sbocco di passi carrabili;
  • sulle banchine.

Il verbale invece, può essere a nostro favore incompleto, qualora non ci dia la possibilità di controllarne la legittimità, attraverso completezza e trasparenza. Pertanto, ogni multa deve essere munita di numero civico e punto esatto della carreggiata, dove è avvenuta l’infrazione. Nel caso in cui il punto dove è stata elevata la contestazione è privo di portoni da cui evincere il numero civico, bisognerà fare riferimento a quello più prossimo o ad altri elementi per individuare il luogo.

Quando potremo parlare di divieto di sosta non contestato? Chi verbalizza, spesso lascia sul parabrezza soltanto un “foglio di cortesia”, con tanto di estremi della contestazione, ed importo di sanzione e modalità di pagamento. Questa però non è la notifica vera e propria e deve essere obbligatoriamente seguita entro i 90 giorni successivi, dall’arrivo della multa a casa del proprietario dell’auto. Questo anche perché un verbale sul parabrezza potrebbe andar disperso o sottratto da un passante per dispetto. Ebbene, qualora a casa nostra non arrivi nessuna multa, abbiamo la possibilità di chiederne l’annullamento, tramite i due mezzi indicati in alto.

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