Il Tfr (trattamento di fine rapporto), deve essere versato dal nostro datore di lavoro: cosa faremo se non è successo?
Quando un datore di lavoro dipendente termina il proprio rapporto lavorativo con la propria azienda, ha diritto a ricevere il Tfr, cioè il Trattamento di fine rapporto. Vale, sia per i dipendenti licenziati che per dimissionari o lavoratori che abbiano raggiunto l’età che permette di maturare la pensione.
Il versamento del Tfr, che corrisponde al 6,91% della retribuzione lorda percepita ogni anno dal lavoratore, spetta al datore di lavoro. Nulla esclude che possano capitare sorprese come la scoperta del mancato versamento da parte del datore. Quindi, sarebbe bene sapere in che modo potersi difendere da questa possibilità.
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Se un lavoratore dovesse accorgersi che il proprio datore di lavoro non ha mai versato il corrispettivo del Tfr, può fare riferimento all’apposito Fondo di Garanzia, istituto nel 1982. Le modalità di intervento potranno poi essere differenti e decise anche dal fatto che il datore di lavoro possa essere o meno oggetto di procedure concorsuali.
Per presentare la domanda, innanzitutto bisogna recarsi sul sito Inps. Per quanto riguarda i casi del fallimento, dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, bisognerà allegare alcuni oggetti alla domanda, cioè:
Se invece, il Tfr è stato versato, ma mai accantonato nei fondi di previdenza, al lavoratore spetta il diritto di fare richiesta dell’immissione al passivo nell’ambito della procedura fallimentare. Infine, se il datore di lavoro non provvede al pagamento, è possibile contattare un legale per un decreto ingiuntivo al Tribunale del Lavoro, che dovrà notificare il suddetto mancato pagamento delle somme, prima di notificare l’atto.