Il datore di lavoro deve provvedere ad accantonare il TFR dei suoi dipendenti. Ma cosa succede in caso di mancato versamento? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.
Acronimo di trattamento di fine rapporto, il TFR è la somma che spetta al lavoratore dipendente in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sia che si tratti per licenziamento, per dimissioni o semplicemente per il raggiungimento dell’età della pensione. Pari al 6,91% dell’importo lordo annuale guadagnato dal lavoratore dipendente, è il datore di lavoro ad occuparsi del relativo accantonamento.
Le cose, però, non vanno sempre come sperato e in alcuni casi può capitare che il datore di lavoro non provveda all’effettivo versamento. Una situazione che finisce, ovviamente, per destare un bel po’ di preoccupazioni, facendo sorgere di conseguenza una domanda: cosa succede nel caso in cui l’azienda non provveda ad effettuare il relativo accantonamento? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.
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Come già detto, il datore di lavoro deve provvedere ad accantonare la quota di TFR spettante ai dipendenti. Quest’ultimi, a loro volta, hanno diritto a ricevere la somma accantonata nel corso degli anni, una volta terminata l’attività lavorativa. Ma cosa succede se il datore di lavoro non provvede all’effettivo versamento? Ebbene, bisogna sapere che in caso di omesso o parziale versamento, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di Garanzia, istituito proprio in modo tale da intervenire in circostanze di questo tipo. In caso di fallimento dell’azienda, invece, se il TFR era stato accantonato ma non versato al fondo di previdenza, allora, il lavoratore ha diritto di richiedere l’immissione al passivo nella procedura fallimentare.
Una volta visti i diritti dei lavoratori, vediamo anche quali sono le conseguenze per i datori di lavoro che non provvedono al versamento del TFR. Ebbene, nel caso in cui non si verifichi un caso di insolvenza, il dipendente può chiedere il pagamento proprio al datore. Quest’ultimo, quindi, dovrà provvedere al pagamento delle differenze retributive pagate e del TFR. Non dovrà invece occuparsi della regolarizzazione contributiva, dato che l’ente previdenziale non viene interpellato Gli esiti della sentenza, infatti, riguardano solamente le parti interessate, che in questo caso sono l’azienda e il dipendente.