La mia azienda è in difficoltà a causa del Covid ed ho subito la sospensione del rapporto di lavoro, come potranno difendersi i dipendenti?
L’azienda presso cui lavoriamo ci ha comunicato la nostra sospensione dal lavoro per inattività. E noi, in quanto dipendenti, come potremo difenderci? Innanzitutto capiamo bene di cosa si tratta. Le parti che sottoscrivono un contratto lavorativo, sanno di dover adempiere a doveri ed avere dei diritti. Se il lavoratore deve ad esempio, svolgere la sua prestazione nel luogo e nell’orario previsto dal contratto; al datore spetterà erogare la retribuzione e versare i contributi.
Sappiamo però, che in alcuni casi, potrà verificarsi un evento che sospende temporaneamente l’efficacia del contratto di lavoro. Ed è qui che parliamo di sospensione del rapporto di lavoro, cioè di un’interruzione temporanea dell’esecuzione del contratto di lavoro che continua a sussistere, ma che viene momentaneamente congelato.
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Alcune delle cause che possono determinare un’interruzione del lavoro, possono essere: malattia del dipendente, la maternità, un infortunio del lavoro, la sospensione dell’attività di lavoro dell’impresa per crisi aziendale, ed ancora, una sanzione disciplinare, aspettative o congedo.
I dipendenti, vogliono sapere se ci sono alcuni casi in cui possono tutelarsi, ed ovviamente è così. I casi di malattia, maternità o infortunio sul lavoro prevedono una indennità, in parte a carico dell’Inps, in parte a carico del datore di lavoro. Questa, sostituirà in parte la retribuzione che abbiamo perso. Il dipendente ha poi ha diritto a conservare il posto di lavoro per un periodo massimo di tempo detto periodo di comporto, la cui durata è individuata dal Ccnl applicato.
Nei casi poi di sospensione con intervento di cassa integrazione, al lavoratore sospeso a zero ore spetta il trattamento di integrazione salariale erogato dall’Inps o dai fondi bilaterali, mentre non smette di maturare il Tfr. Se invece parliamo di sospensione del lavoro per congedi o aspettative, bisogna andare nel caso specifico. Se infatti in taluni casi, è prevista l’aspettativa retribuita, in altri il dipendente mantiene solo il diritto alla conservazione del posto di lavoro senza aver diritto a trattamenti economici in suo favore.