Facciamo chiarezza su un argomento che può risultare leggermente intrigato, sul conto corrente cointestato
Sono molte, le agevolazioni fiscali che si possono ottenere grazie agli interventi di recupero edilizio. La Legge di Bilancio ha prorogato tutte le agevolazioni sugli immobili, e dal 1° luglio 2020 è entrato in vigore anche il Superbonus 110%.
In tanti però, hanno ancora diversi dubbi su alcuni aspetti. Infatti, la domanda per tanti è: se il conto corrente è cointestato, chi scarica le detrazioni per la ristrutturazione se il coniuge è incapiente?
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Il calcolo della massima spesa, include anche le pertinenze insieme alla spesa dell’unità immobiliare. Quindi, rientreranno nella spesa dell’immobile su cui verranno fatti gli interventi. Per avvalerci della detrazione al 50% se il conto corrente è cointestato e il coniuge è incapiente, abbiamo bisogno di alcuni requisiti.
Secondo la normativa, potremo avvalercene, se il pagamento delle spese detraibile è effettuato tramite bonifico bancario.
Il pagamento, effettuato col cosiddetto “bonifico parlante” deve rispettare le seguenti indicazioni:
a) la causale: che indichi il riferimento normativo e i dati della fattura;
b) i dati del richiedente: nome, cognome e codice fiscale della persona che intende fruire delle agevolazioni;
c) numero fiscale o partita IVA del beneficiario.
Per avere la possibilità di dividere la detrazione, i documenti di spesa devono essere necessariamente integrati con i nominativi dei soggetti che effettuano la spesa che darà diritto alla detrazione fiscale. In più, indicare alla fine, la percentuale spettante.
Pertanto, chi in maniera materiale, sosterrà la spesa, potrà detrarla. Allora possiamo affermare che a prescindere dal conto corrente cointestato, se la fattura o ricevuta indica che il marito ad esempio, ha sostenuto la spesa al 100%, anche se il pagamento è effettuato sul conto corrente cointestato, egli potrà detrarre nella dichiarazione dei redditi, la sua spesa.