Con il matrimonio si può scegliere un regime patrimoniale di comunione o di separazione. Quello di comunione può essere sciolto in presenza di specifiche condizioni. Vediamo quali.
Il regime patrimoniale di comunione dei beni è il regime patrimoniale della famiglia in assenza di diversa convenzione, ferma la possibilità di adottare, successivamente, il regime di separazione dei beni.
E’ bene chiarire che la comunione dei beni tra coniugi non comprende tutto quello che appartiene a marito e moglie. Gli artt. 177 e 179 del Codice Civile stabiliscono, rispettivamente, i beni oggetto della comunione e quelli che invece sono i beni personali.
Nella comunione dei beni rientrano:
– gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad eccezione dei beni personali;
– i frutti dei beni di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
– i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
– le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
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la Legge n. 151/1975 dispone delle condizioni che possono determinare lo scioglimento del regime di comunione dei beni. Vediamo in quali condizioni può avvenire: