Il contributo a fondo perduto per i locatori che riducono i canoni di affitto agli inquilini spetterà a tutti i contribuenti, sia soggetti Irpef sia Ires
Il contributo a fondo perduto per i locatori che decidono di ridurre il canone di affitto agli inquilini, spetterà a tutti i contribuenti, sia soggetti Irpef sia Ires.
Lo ha comunicato ieri l’Agenzia delle entrate nel corso del IV Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili organizzato da ItaliaOggi.
Un’interpretazione inclusiva della legge che permetterà di allargare la rete dei soggetti beneficiari dell’agevolazione. La disposizione infatti cita genericamente la figura del «locatore».
L’art. 1, comma 381 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), che ha introdotto il bonus prevede infatti un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobile adibito a uso abitativo situato in un comune ad alta tensione abitativa, nel caso riduca il canone.
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Il contributo a fondo perduto per gli affitti può essere richiesto da tutti i locatori che decidono di ridurre il canone
Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, entro un limite di 1200 euro annui.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la norma, così scritta, permette dunque di ricomprendere tra i destinatari del contributo tutti i contribuenti soggetti passivi Irpef e Ires che locano un immobile posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Dunque tale contributo è aperto sia ai soggetti Irpef sia a quelli Ires.
Il contributo spetta unicamente per gli immobili ad uso abitativo ovvero quelli classificati/classificabili nella categoria catastale A, ad eccezione degli A/10 (uffici e studi privati).
Esclusi dunque gli immobili della categoria B (scuole, uffici pubblici ecc.), C (negozi, laboratori, magazzini ecc.), D (opifici, alberghi ecc.), E (stazioni per servizi di trasporto, ecc).