Quali sono le spese extra che vanno aggiunte all’assegno ordinario per il mantenimento dei figli e chi le pagherà
Da calcolare ci sono tante cose, quando si inizia un nuovo percorso, come i pagamenti di un certo di tipi di assegno. Come ad esempio, l’assegno di mantenimento per i figli.
Spesso vengono divise tra i due genitori, indipendentemente da cosa è stato deciso per quelle ordinarie. Le spese cosiddette extra possono essere molteplici, e farne un elenco dettagliato è impossibile, ma vediamo come verrebbero divise.
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Visto che non c’è una legge che effettivamente elenca questo tipo di spese, la Corte di cassazione è intervenuta per spiegare quali possono aggiungersi alle spese ordinarie. Difatto, le spese cosiddette “extra” sono variegate ed imprevedibili, quindi non possono sempre essere calcolate con largo anticipo. Tra queste spese possono esserci acquisti di auto, viaggi all’estero per studio o visite mediche specialistiche. Pensare che nonostante i chiarimenti della Cassazione, i dubbi sulle spese extra tra genitori separati o divorziati continuano a tenere banco, cosa che ha reso necessario l’intervento del Consiglio Nazionale Forense. Così il 29 novembre 2017 sono state pubblicate le Linee guida con l’obiettivo di evitare il frequente insorgere di controversie.
Lo stesso Consiglio Nazionale Forense fa sapere dal canto suo: “Espresso invito alle parti e, per esse, ai relativi difensori, di riservare ampia trattazione, all’interno degli eventuali accordi di separazione e/o divorzio, alla disciplina delle spese straordinarie, con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole”.
Per sapere in sostanza chi paga, nessuno sarà felice, perché entrambi i genitori devono occuparsene. E guai a far finta di nulla e non restituire al genitore che anticipa i soldi, la metà dell’importo, perché il primo ha il diritto di adire a vie legali. Non serve ricorrere al decreto ingiuntivo, in quanto il verbale del giudice al momento della separazione vale già come titolo esecutivo. Questo vuol dire che il genitore che richiede l’altro 50% non deve scomodarsi a fare tutta la trafila processuale. Basta allegare le ricevute fiscali delle spese già sostenute. Ove la restituzione non dovesse ancora avvenire, il precetto si trasformerà in una esecuzione forzata.