Il Superbonus 110% richiedere la presenza di determinati requisiti, in assenza dei quali risulta impossibile accedere a tale agevolazione. Entriamo nei dettagli e vediamo di cosa si tratta.
Come si evince dall’Agenzia delle Entrate, il Superbonus 110% si presenta come un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute a partire al 1° luglio 2020, per determinati interventi nell’ambito dell’efficienza energetica, ma anche interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tra i requisiti richiesti per accedere a tale misura, si annovera la conformità edilizia che prevede l’attestazione dello “stato legittimo dell’immobile“. La specifica di tale nozione, sottolineiamo, è definita con il Decreto Legge n. 76/2020, meglio noto come Decreto Semplificazioni. Un requisito, quello del titolo abilitativo, che in alcuni casi può rivelarsi una problematica particolarmente difficile da risolvere.
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Come già detto, tra i requisiti richiesti per accedere al bonus 110% si annovera quello del titolo abilitativo. Una situazione che rende quindi complicato l’accesso a tale misura in presenza di immobili che sono stati realizzati quando tale titolo non era ancora previsto. In particolare rientrano in questa casistica gli immobili del 1942 nei centri abitati e gli immobili prima del 1967 al di fuori dei centri abitati. Ma non solo, bisogna prendere in considerazione anche le diverse disposizioni e i regolamenti urbanistici locali.
Quando subentra questo caso, quindi, lo stato legittimo può essere ricostruito attraverso informazioni catastali di primo impianto; cartografie, fotografie, documenti d’archivio, titoli abilitativi quando sono diventati obbligo. È facile quindi intuire come ottenere il Superbonus 110% non sia particolarmente facile.
I professionisti del settore, infatti, si ritrovano a dover risolvere i vari problemi organizzativi e pratici connessi ai requisiti richiesti per il Superbonus 110%. A tal fine l’Agenzia delle Entrate pubblica Interpelli e circolari per aiutare i soggetti interessati a potersi districare in questa materia, come ad esempio l’ultima circolare numero 30/E/2020, che chiarisce che devono essere considerati anche gli immobili di lusso, categoria A/1, ma anche gli uffici e negozi per condomini con una superficie residenziale maggiore del 50%.