La Manovra Finanziaria per il 2021 ha introdotto, per i titolari di Partita IVA, delle novità: in primis quella relativa all’invio dello scontrino elettronico e alle sanzioni in caso di violazione.
La nuova Legge n. 178/2020 introduce importanti novità in materia di trasmissione dei dati fiscali.
In particolare, i commi 1109 e 1115 della Legge di Bilancio apportano delle modifiche ad alcuni punti dell’art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015.
Con detta modifica sono introdotte delle sanzioni differenti relativamente alla trasmissione dei dati telematici e alla specifica violazione dell’invio di informazioni, in particolare, si prevedono fino a 12.000 euro di multa per le Partite IVA che non rispettano la trasmissione di questi dati che a breve analizzeremo.
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Partita IVA: cosa succede se non si trasmettono questi dati
Quando si parla di “memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi” si intende indicare differenti casi di violazione dell’invio dati o di azioni indebite sul registratore.
Nel caso in cui si attesti un irregolare o mancato funzionamento del registratore telematico, salva regolare segnalazione del malfunziamento, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa che va dai 250 e 2.000 euro.
E’ prevista l’applicazione di una sanzione, in caso di trasmissione dati incompleta, non veritiera oppure omessa che non incida sulla corretta liquidazione del tributo, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione.
Qualora si dovesse appurare una mancata installazione degli strumenti per la trasmissione e la memorizzazione telematica, allora la sanzione varia tra i 1.000 e 4.000 euro.
I casi più gravi relativa alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione in questo caso può essere applicata una multa variabile tra i 3.000 ed i 12.000 euro nel caso in sui costituisca reato.