E’ consuetudine pensare che l’inquilino abbia l’obbligo di pagare sempre l’affitto. Ci sono delle circostanze in cui, invece, è diritto dell’inquilino non pagarlo.
Il contratto di locazione, o contratto di affitto, è il contratto con il quale un soggetto, detto locatore, si impegna a garantire il godimento di un bene a favore di un altro soggetto, detto locatario o conduttore, qualora il bene concesso in uso consista in una abitazione o altro bene immobile, il quale a sua volta è tenuto a versare periodicamente un determinato corrispettivo, detto canone, nonché a restituire nei tempi prestabiliti la cosa ricevuta in uso, avendo cura di restituirla nel medesimo stato in cui gli fu consegnata.
La conseguenza diretta al mancato pagamento dell’affitto, al locatore, da parte dell’inquilino è lo sfratto.
Anche una sola rata mensile mancante è sufficiente a dar luogo alla procedura di sfratto dell’inquilino. Detto procedura può essere avviata dopo 20 giorni dal termine indicato nel contratto d’affitto per il versamento del canone mensile.
Il locatore può chiedere, altresì, lo sfratto qualora l’inquilino non fosse in regola con gli oneri accessori, bollette, luce, gas, riscaldamento, nel caso in cui l’importo di questi superi l’equivalente di due mensilità.
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Nei casi che andremo a breve elencare, l’inquilino è esonerato dal pagamento dell’affitto. Questo avviene: