Cassa integrazione dovuta al Covid-19, novità soprattutto per le aziende da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Cassa integrazione con causale COVID-19: ecco le novità che arrivano dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In particolare, prese in considerazione le aziende in crisi.
Accettata la richiesta di riconoscere l’art.3 comma 5, Legge 69 del 1999. Sospeso quindi l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili anche per la cassa integrazione Covid per l’emergenza.
Sospeso quindi quanto previsto dalla medesima legge del 1999, che sospende l’obbligo in caso di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione o crisi delle aziende.
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A parlare di queste categorie è la circolare n.19 del 21 dicembre 2020, dove viene comunicata l’estensione alle aziende dell’agevolazione in termini di sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili. Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo di presentare una richiesta di avviamento ai servizi per il collocamento mirato territorialmente competente per le categorie protette. In questo momento è sospeso l’obbligo di assunzione per le imprese in crisi aziendale, perdar loro la possibilità di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e procedure concorsuali che consentono la richiesta appunto, di cassa integrazione guadagni straordinaria.
Specificato, che ci sono anche imprese, che se hanno stiputato dei contratti di solidarietà difensiva, rientrano nella possibilità di beneficio. Questi possono essere:
Di seguito, anche la circolare governativa, per capire con esattezza come funzionerà la sospensione dell’obbligo da parte delle aziende e fin quando durerà:
“Non può non considerarsi che, sebbene la sospensione di cui all’art. 3, comma 5, della legge 68 non sia stata prevista dal legislatore per le imprese in situazioni di cassa integrazione guadagni ordinaria, già la circolare n. 2 del 2010 consentiva di valutare, in un momento di crisi economica, gli strumenti opportuni per le aziende in Cigo che non fossero nelle condizioni di adempiere all’obbligo e in ogni caso non sarebbe giustificata una disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza Covid e quelle che fruiscono della Cassa integrazione ordinaria a causa della medesima emergenza, considerato che, in entrambe le ipotesi, il ricorso a dette procedure denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all’azienda l’adempimento degli obblighi assunzionali. Pertanto, la sospensione degli obblighi risulta in questi casi rispondente alla ratio della norma”.