Per trasferire soldi o beni gratuitamente, si deve fare attenzione ad alcuni aspetti, per non violare alcuna regola fiscale
Trasferire soldi o beni gratuitamente, si può, ma bisogna prestare attenzione ad eventuali errori che potrebbero pregiudicare le operazioni.
A volte, anche operazioni apparentemente semplici, possono portare rogne.
È necessario, dunque, per non violare alcuna norma di legge né fiscale, trasferire i soldi gratuitamente rispettando delle regole.
I trasferimenti gratuiti di soldi tra soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare sono vere e proprie donazioni e dunque soggette alle regole delle donazioni sia sul piano fiscale che su quello sostanziale.
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Come trasferire i soldi gratuitamente senza violare la legge
Il codice civile all’art. 782 afferma che la donazione va fatta con un atto notarile alla presenza di due testimoni. In assenza dell’atto pubblico, la donazione è nulla è come se per la legge non fosse mai esistita.
Tuttavia, l’articolo successivo, il 783 del cod. civ., precisa che fanno eccezione alla regola della forma dell’atto pubblico di cui all’art. 782 c.c. le donazioni di “modico valore”.
Ma a quanto equivale il “modico valore”?
Secondo il codice e la giurisprudenza sono di modico valore le donazioni che si realizzano con la consegna effettiva di modiche somme di denaro o di beni mobili al donatario.
La modicità va valutata anche in base alle condizioni economiche del donante.
I trasferimenti modici non richiedono la forma pubblica né l’intervento di un notaio.
Per un ricco imprenditore abbiente il cui patrimonio è di oltre 30 milioni di euro una donazione di 100mila euro, di certo, può considerarsi di modico valore.
Se invece il patrimonio del donante non si discosta molto da quanto trasferito gratuitamente, la donazione non può considerarsi di modico valore.
Questo significa che il trasferimento di soldi, effettuato in questo caso senza l’intervento del Notaio, o anche con un bonifico bancario, non è valido.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 18725 del 27 luglio 2017) ha, infatti, riaffermato il principio della necessità dell’atto pubblico per i trasferimenti di soldi di cifra consistente.