Con il decreto legge Agosto sono state introdotte importanti novità per quanto concerne il Superbonus del 110%. Ecco i nuovi chiarimenti forniti in merito dall’Agenzia delle entrate.
Come si evince dall’Agenzia delle Entrate, il Superbonus 110% si presenta come un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute a partire al 1° luglio 2020, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Numerosi i dubbi in merito, con l’Agenzia delle Entrate che, attraverso la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti su tale agevolazione, rispondendo ai numerosi quesiti di cittadini, imprese e professioni sul Superbonus 110% e sulle novità introdotte con il Decreto Legge di agosto.
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Superbonus 110%, nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Attraverso la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle recenti modifiche al superbonus introdotte dal Dl n. 104/2020 e l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire nel momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
In particolare, tra le novità riguardanti il Superbonus 110% si annoverano:
- la nozione di accesso autonomo dall’esterno. Quest’ultimo presuppone, ad esempio, che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva;
- spettanza dell’incentivo per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
- aumento del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017;
- quorum ridotto, 1/3 della proprietà, necessario per la maggioranza delle assemblee condominiali per l’approvazione dei lavori agevolabili;
- semplificazioni in merito alle asseverazioni dei tecnici che, in caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali.
I chiarimenti riguardano anche le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, che possono fruire di tale agevolazione senza alcuna limitazione per quanto riguarda la tipologia di immobile oggetto di intervento. Il superbonus riguarda tutti gli interventi trainati e trainanti, a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile.