Sono molti gli strumenti messi a disposizione dei contribuenti per siglare la cosiddetta “pace fiscale” con gli Enti di controllo e verifica. Vediamoli tutti.
Sono svariate e con diverse sfaccettature le “frecce” messe a disposizione del contribuente per raggiungere, soprattutto in questo periodo di pandemia economica, la “pace fiscale” con gli Enti preposti e così ottenere un pò di respiro per la propria vita personale ed imprenditoriale.
Innanzitutto, si è potuta ottenere una vera e propria cancellazione totale delle cartelle esattoriali quando sono di importo fino a 1000 euro. Questa previsione è presente nel decreto legge 119 del 2018 nel quale si spiega che :”I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche’ riferiti alle cartelle per le quali e’ gia’ intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento e’ effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”.
Questo annullamento non è valido invece per alcune specifiche tipologie di debito tra cui: multe, ammende o sanzioni pecuniarie in seguito a provvedimenti e sentenze penali di condanna.
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Pace fiscale col il metodo del “Saldo e Stralcio”
Uno strumento che esula dalla possibilità di cancellazione di cui sopra è il cosiddetto “Saldo e stralcio” introdotto dalla legge 145 del 2018 e che rappresenta, spiega l’Agenzia delle Entrate in una pagina specifica del suo sito: “una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017”. Il “Saldo e stralcio” prevede anche l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.
L’Agenzia delle Entrate spiega che si tratta di carichi “derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. Per i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, l’applicabilità al saldo e stralcio è subordinata all’approvazione di un’apposita delibera che ciascuna Cassa dovrà pubblicare, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 16 settembre 2019, dandone altresì comunicazione, entro la stessa data, all’Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata”.
Il “Saldo e stralcio” può essere attivato solo a queste condizioni:
-il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
-quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.
La Rottamazione o Definizione Agevolata per la pace fiscale
La “definizione agevolata” o meglio conosciuta come ‘rottamazione’ è uno strumento utile per coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Definizione agevolata prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento “versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica”, si spiega sulla pagina del sito dedicata alla misura
L’Agenzia fa sapere che non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi:
-recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
-crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
-sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali”.