Che fine facciano i crediti delle società commerciali estinte è un tema dibattuto nella giurisprudenza. La Cassazione ha fatto chiarezza.
Bisogna partire dal presupposto che ogni qual volta ci sia l’estinzione di una società questa dà vita ad un fenomeno successorio.
Questo fa si che dei debiti sociali rispondano i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bilancio finale di liquidazione.
Questo comporta che da ciò che risulta dal bilancio finale di liquidazione, ai soci nulla perviene, nessuno risponderà dei debiti sociali con conseguente insoddisfazione delle ragioni creditorie.
Secondo le Sezioni Unite, la successione comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci pro indiviso.
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Le sorti dei crediti e debiti di una società cancellata dal registro delle imprese sono, quindi, ancorate a quanto dichiarato nel bilancio finale di liquidazione.
Quali sono le conseguenze per il mancato inserimento di una coe di credito nel bilancio?
Le Sezioni Unite, hanno risposto al quesito che è compito del giudice del merito stabilire se, in base alle peculiarità della fattispecie, possa presumersi ex art. 2727 c.c. una volontà del creditore di rinunciare ad un determinato credito.
In altri termini, la rinuncia al credito non può ritenersi sic et sempliciter per il mancato inserimento di una voce di credito nel bilancio finale di liquidazione della società estinta, ma accertata caso per caso ricorrendo a presunzioni, in mancanza di prove.
La Corte di Cassazione, è tornata sul tema, con sentenza n. 28439 del 14.12.2020: ”I crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze, tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione nel bilancio altra causa non potesse avere se non la volontà della società di rinunciare a quel credito”.
La sentenza de quo ha il pregio di tradurre in modo semplificato i principi affermati dalla precedente giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di fatto consacrando il postulato secondo il quale il bilancio di liquidazione di una società estinta non è sempre comprensivo di tutte le voci di debito della società stessa.