Spesso all’interno di un luogo di lavoro lavora anche la moglie o il marito del titolare. Questo contratto di lavoro è lecito? La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza.
L’ordinamento giuridico italiano stabilische la liceità del rapporto di lavoro subordinato tra coniug. Infatti, non esiste alcuna norma che impedisca di dar vita ad un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi. Fermo il limite dei rapporti fittizi.
Prima di addentrarci nella materia bisogna fare chiarezza su che cosa sia un contratto di lavoro subordinato.
Il contratto di lavoro subordinato è un rapporto di lavoro, con il quale il lavoratore s’impegna a mettere a disposizione di un datore di lavoro (impresa individuale, società, associazione, studio professionale, etc) il proprio lavoro – manuale o intellettuale – in cambio di una controprestazione e, dunque, di una retribuzione per l’attività lavorativa svolta.
Il rapporto di lavoro subordinato si basa su uno scambio tra lavoro e retribuzione e, in linea di principio, è caratterizzato dall’onerosità dello scambio.
La retribuzione, tuttavia, non è liberamente determinata dalle parti: deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato nonché rapportata al tipo di contratto e all’inquadramento applicato.
Infatti, il lavoro subordinato a titolo gratuito ricorre solo in determinati casi specifici.
Il contratto di lavoro tra marito e moglie è a titolo oneroso o gratuito?
Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene che tra i coniugi vige una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa.
Gli Ispettori dell’INPS sono particolarmente attenti alle imprese familiari proprio perché in queste attività si possono instaurare rapporti fittizzi.
Nel caso si voglia effettivamente assumere un coniuge occorre precostituirsi tutte le prove atte a dimostrare l’effettività del rapporto di dipendenza tra cui:
- La subordinazione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
- L’osservanza di un orario predeterminato e continuità della prestazione;
- La retribuzione fissa parametrata al contratto;
- Nessuna previsione di rischio economico in capo al dipendente.
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