L’Inps ha comunicato che con la rata di novembre si pagherà la maggiorazione sociale per coloro che sono titolari di pensione per specifiche invalidità. Vediamo tutti i dettagli.
Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità, l’Inps, infatti, nella sua sezione “Notizie” ha comunicato che con la prossima rata di novembre “ si provvederà a mettere in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984”.
L’incremento e pari fino a 651,51 euro per 13 mensilità “si tratta di un beneficio– spiega l’Inps– che interessa una platea piuttosto ampia di cittadini per rendere attivo il quale il quale l’Istituto ha lavorato in questi mesi per accelerare le procedure di definizione dell’iter e la semplificazione delle stesse. Per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti, quindi, non dovranno presentare nessuna domanda”.
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Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984 l’Inps comunica che l’adeguamento “sarà attribuito a seguito domanda dell’interessato, presentata attraverso i consolidati canali dell’Istituto, o i patronati. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda”.
La legge prevede che per ottenere questo aumento è necessario un reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro (che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato).
“Ai fini della valutazione del requisito reddituale– spiega l’Inps– concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge”.
Non concorrono al calcolo reddituale invece: “il reddito della casa di abitazione; le pensioni di guerra; l’indennità di accompagnamento; l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000); i trattamenti di famiglia; l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”.
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