La legge di Bilancio 2021 prevede la prosecuzione dello strumento del contratto di espansione interprofessionale con alcune modifiche importanti in tema di pensione. Vediamo quali.
Il decreto Crescita ha inserito lo strumento del contratto di espansione interprofessionale per facilitare i processi di riorganizzazione aziendale attraverso la pianificazione di nuove assunzioni e gli incentivi all’esodo di alcune tipologie di lavoratori attraverso scivoli e favorire gli iter di reindustrializzazione.
Ebbene, la normativa in vigore prevede il contratto di espansione esclusivamente nell’ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione di imprese con un organico superiore a 1.000 dipendenti. Tali processi aziendali, finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, comportano l’esigenza di modificare le competenze professionali in organico attraverso un loro impiego più razionale e, in ogni caso, l’assunzione di nuove professionalità con contratti a tempo indeterminato.
La bozza di legge di Bilancio 2021, invece, estende la possibilità di utilizzo di questa misura alle aziende di qualsiasi settore che occupano almeno 500 dipendenti.
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Contratto di espansione territoriale e pensione: integrazione salariale e agevolazione all’esodo
Nella relazione illustrativa della misura di estensione dello strumento, presente nella bozza della Manovra si fa riferimento anche alla possibilità di “concessione di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi per i lavoratori per i quali è consentita la riduzione dell’orario di lavoro nel limite del 30 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile. La riduzione oraria complessiva per ciascun lavoratore interessato al contratto di espansione può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato”.
In materia di agevolazione all’esodo, inoltre, si specifica che la misura è dedicata ai “lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24 comma 6 del DL 201/2011) o anticipata (articolo 24 comma 10 del DL 201/2011). A partire dalla risoluzione del rapporto di lavoro è prevista l’erogazione della prestazione di NASPI con relativa contribuzione figurativa, integrata dal datore di lavoro per la parte differenziale tra l’importo della NASPI e il trattamento pensionistico spettante al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Al termine della fruizione della NASPI il datore di lavoro garantisce, fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un’indennità mensile corrispondente al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili conseguimento del diritto”.
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