Ci sono degli strumenti messi a disposizione dei contribuenti per siglare la “pace fiscale” con gli Enti di controllo e verifica. Vediamo quali sono.
Sono diverse le “frecce” a disposizione del contribuente per raggiungere la tanto agognata “pace fiscale” con gli Enti controllori e così avere un pò di respiro per la propria attività lavorativa ed imprenditoriale.
Innanzitutto, è possibile ottenere proprio la cancellazione totale delle cartelle esattoriali quando sono di importo fino a 1000 euro. Questa disposizione è presente nel decreto legge 119 del 2018 nel quale, all’articolo 4, è stato previsto che :”I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche’ riferiti alle cartelle per le quali e’ gia’ intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento e’ effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”.
Questo annullamento non si può applicare invece per alcune tipologie di debito tra cui multe, ammende o sanzioni pecuniarie in seguito a provvedimenti e sentenze penali di condanna.
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Ci sono poi due strumenti con i quali il contribuente può ridurre il debito. Uno è il cosiddetto “Saldo e stralcio” introdotto dalla legge 145 del 2018 e che rappresenta, spiega l’Agenzia delle Entrate sul suo sito: “una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017”. Oltre alla riduzione degli importi dovuti, il “Saldo e stralcio” prevede anche l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.
L’Agenzia spiega che “si tratta dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. Per i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, l’applicabilità al saldo e stralcio è subordinata all’approvazione di un’apposita delibera che ciascuna Cassa dovrà pubblicare, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 16 settembre 2019, dandone altresì comunicazione, entro la stessa data, all’Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata”.
Il “Saldo e stralcio” si può verificare in queste situazioni:
il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.
Il secondo strumento di riduzione del debito è stato introdotto dall’articolo 3 del decreto legge 119 del 2018 attraverso la cosiddetta “definizione agevolata” o meglio conosciuta come ‘rottamazione’ per coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
La Definizione agevolata, spiega l’Agenzia delle Entrate sul suo sito, “prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica”.
L’Agenzia fa sapere che non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata “alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali“.
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