Covid e Lavoro, contributi zero per chi assume entro 2020: come accedere al bonus

Il cosiddetto decreto agosto ha previsto un incentivo per le assunzioni stabili in periodo Covid: zero contributi per specifici contratti e con determinati requisiti.

Covid e lavoro
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L’Inps ha emanato una circolare con le indicazioni operative circa il funzionamento della misura, prevista nel decreto-legge 14 agosto 2020, che disciplina “un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate fino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro”.

L’esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione o dalla trasformazione a tempo indeterminato, “si configura quale tipico strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta“.

Questo esonero contributivo si estende anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuate fino al 31 dicembre 2020. Per questa misura, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai tre mesi.

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Lavoro e Covid: esonero contributivo per assunzioni entro il 2020, i soggetti che possono accedervi

Lavoro e Covid
Fonte: Pixabay

Nella sua circolare l’Inps specifica quei soggetti che hanno diritto al riconoscimento dell’esonero contributivo:

1. gli enti pubblici economici;
2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti
pubblici economici;
3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. i consorzi di bonifica;
7. i consorzi industriali;
8. gli enti morali;
9. gli enti ecclesiastici.

Mentre sono esclusi dal beneficio contributivo questi soggetti:

1. le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
2. le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e
associazioni;
4. le Università;
5. gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano
qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
9. l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

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