Non sempre succedere al defunto porta vangaggi economici, anzi. Accade spesso che la rinuncia dell’eredità sia necessaria per preservare il proprio patrimonio. Ecco perché.
Il motivo principale che porta gli eredi o l’erede alla rinuncia dell’eredità sono i debiti contratti dal defunto quando era in vita.
Occorre, prima di accettare o di rinunciare all’eredità, accertare la situazione economica, sia dal punto di vista attivo che passivo del defunto. E’ necessario fare una serie di operazioni al fine di verificare quanto detto, in particolare per verificare il lato attivo, l’erede dovrà:
Dal punto di vista passivo, per verificare la situazione debitoria del defunto, va chiesto un estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In questo documento, vengono riportate le eventuali cartelle esattoriali notificate al defunto, complete dei singoli importi e delle causali di pagamento.
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La rinuncia all’eredità può essere fatta da coloro che sono chiamati all’eredità e quindi gli stessi che hanno diritto di accettare, quindi, i delati all’eredità.
Se a rinunciare è un soggetto che ha figli minorenni, la rinuncia comporta il subentro degli stessi nella sua quota ereditaria, ne consegue che questi abbiano il diritto a rinunciare ma occorre un’autorizzazione del giudice tutelare.
L’erede che deciderà di rinunciare all’eredità, al termine della valutazione di cui sopra, al fine di impedire che il suo patrimonio possa essere aggredito dai creditori del defunto, deve rendere un’apposita dichiarazione ad un notaio oppure al cancelliere del tribunale competente.
In tal modo, nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.
La rinuncia è nulla se non presenta la forma prescritta dalla legge. Non può essere tacita, cosa che è prevista con l’accettazione e non può presentare al suo interno alcuna condizione, alcun termine e/o alcuna limitazione.
Se la rinuncia viene fatta dietro corrispettivo o a favore solo di alcuni soggetti chiamati, si ha l’effetto contrario ovvero l’accettazione dell’eredità.
Il termine previsto per la rinuncia all’eredità è di 10 anni dal giorno dell’apertura della successione.
Ma attenzione! Il termine di 110 anni può essere abbreviato su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
Il termine è di 3 mesi dal decesso nel caso in il chiamato all’eredità si trova nel possesso dei beni del defunto.
Nelle successioni legittime, quelle cioè che si aprono in mancanza di testamento oppure quando il testamento non ha disposto integralmente del patrimonio ereditario, se vi sono altri coeredi legittimi, la parte soggetta a rinuncia viene ripartita tra questi, salvo il diritto di rappresentazione che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente anche nel caso in cui quest’ultimo non vuole accettare l’eredità.
Se, invece, non vi sono altri coeredi legittimi, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
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