Tutti conoscono le procedure da effettuare quando si verifica un sinistro in strada ovvero in aree pubbliche ma cosa accade se si verifica un incidente all’interno di un area privata condominiale? Cerchiamo di scoprirlo grazie al Centro Tutela Consumatori Utenti.
Ogni giorno in Italia avvengono migliaia di incidenti sulle strade con fogli Cid che vengono compilati, lettere alle rispettive assicurazioni consegnate ed eventuali risarcimenti corrisposti.
Tutto normale, tutto chiaro. Ma cosa accade se un incidente auto avviene non in un’area pubblica ,come può essere una strada o un parcheggio o un garage di centri commerciali, ma in un’area privata accessibile solo a specifiche persone come il parcheggio o il garage condominiale?
La domanda sembra banale e con una risposta facile ma non è tutto così cristallino come sembra.
Innanzitutto, vediamo alcuni dati circa l’attuale livello di costo di una assicurazione Rc Auto. In un recente report l’Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici ha reso noto il trend per il mese di settembre: a settembre 2020 sono stati rilevati quasi 2,4 milioni di contratti per un incasso premi pari a circa 772 milioni di euro. Il 77,1% dei contratti ha riguardato il settore delle autovetture, il 7,5% quello dei motocicli e il 2,3% quello dei ciclomotori.
Per il totale dei contratti, il premio medio delle polizze rinnovate prima delle tasse è risultato ancora in netta diminuzione, tra settembre 2019 e settembre 2020, da 344 a 326 euro; il calo è stato pari a 17 euro in valore assoluto e a -5,1% in valore percentuale.
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Sul sito del Centro Tutela Consumatori Utenti, alla sezione Temi-Assicurazione Auto, viene esposto il caso di una donna che si è vista rifiutare dalla sua compagnia assicuratrice il pagamento di un sinistro nei confronti di terzi danneggiati che si era verificato nel garage di un condominio. La sua assicurazione le ha specificato che la sua polizza non copre sinistri verificatisi su aree private.
Infatti, il Centro Tutela Consumatori Utenti spiega che “secondo quanto disposto dal Codice delle assicurazioni (D.lgs 209/2005), le polizze rc auto coprono, di norma, i danni arrecati a terzi su aree pubbliche e su quelle equiparate. Sono considerate “equiparate” le aree in cui circola un numero illimitato di persone, come parcheggi e garage situati in centri commerciali e luoghi simili. Mentre i garage di un condominio, in comproprietà dei condomini, oppure parcheggi chiusi con cancelli, sbarre o quant’altro, sono accessibili soltanto a determinate persone, e non a tutti”.
Il Centro Tutela Consumatori Utenti quindi consiglia di verificare bene tutta la documentazione e le coperture prima di sottoscrivere una polizza Rc Auto soppesando costo della stessa e fasce e casistiche di copertura.
Se nel contratto di assicurazione che si è già stipulato non è presente la copertura anche in aree private il Centro Tutela Consumatori Utenti spiega che si può chiedere la possibilità di inserire questa clausola a fronte del pagamento di un sovrapprezzo.
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