Che succede in caso di ferie non godute? Gli ermellini hanno emanato recentemente un’ordinanza che pone un principio essenziale, di immediata applicazione: se il datore di lavoro non prova di aver permesso al dipendente di avvalersi del periodo di riposo definito dal CCNL di categoria, il lavoratore ha diritto di monetizzare le ferie, per mezzo di un’indennità sostitutiva. Se l’azienda vuole provarci a non pagare le ferie non godute dei suoi dipendenti, dovrebbe provare che sono stati loro a non volerne usufruirne, spontaneamente.
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All’art. 7 della direttiva Europea n. 88 del 2003 si legge: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali“. Ma se il dipendente, di sua spontanea volontà, rifiuta di fare le ferie, il datore di lavoro è comunque obbligato ad informarlo “in modo trasparente e tempestivo”, e in anticipo rispetto al periodo che sarebbe destinato alle ferie, della conseguenza per la quale i giorni di riposo psicofisico saranno persi in quanto ferie non godute.
Resta il fatto che l’azienda non può imporre al lavoratore di fare la ferie, può semplicemente raccomandare di farle, il lavoratore deve essere dunque libero di decidere se avvalersi o meno delle ferie, e sempre secondo la Corte di Cassazione, può comunque monetizzare le ferie non godute, anche laddove non sia riuscito ad usufruirne, sia che lo abbia deciso l’azienda, sia che la scelta l’abbia fatta il lavoratore stesso.
Per concludere, secondo la Cassazione le ferie non godute possono essere comunque monetizzate dal lavoratore a meno che l’azienda non riesca a provare, in corso di causa, di avere fatto il possibile per garantire il riposo al lavoratore.
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