Bollo conto corrente, ci sono due casi importanti di esenzione di questa tassa introdotta dal Governo Monti con il cosiddetto decreto Salva Italia. Vediamoli nei dettagli.
La propensione al risparmio degli italiani sembra sempre più in aumento in questo periodo anche a causa delle incertezze generale dal Covid. Secondo i recenti dati rilasciati dall’Abi, infatti, in Italia i depositi (in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) sono aumentati, a settembre 2020, di oltre 125 miliardi di euro rispetto ad un anno prima (variazione pari a +8,0% su base annuale), mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è scesa, negli ultimi 12 mesi, di circa 15 miliardi di euro in valore assoluto (pari a -6,3%). La dinamica della raccolta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) risulta in crescita del +6,1% a settembre 2020.
Tutti questi dati danno un ammontare presente attualmente sui conti correnti pari a 1.682 miliardi di euro con gli accantonamenti che evidentemente sono cresciuti durante il lungo periodo del lockdwon.
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Insomma, l’ammontare complessivo presente sui conti correnti è molto elevata ma non molti sanno che oltre una certa soglia c’è da pagare un obolo chiamato “imposta di bollo”.
Questa tassa è stata introdotta durante il Governo Monti con il decreto legge del 6 dicembre 2011 ,il cosiddetto “Salva Italia”, ed è in vigore dal gennaio 2012. All’articolo 19 del suddetto decreto si stabilisce che “L’estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno nonche’ alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta e’ rapportata al periodo rendicontato”; Per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l’imposta e’ dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200,00”.
A chiarire meglio la situazione è sopravvenuta poi la circolare numero 48 del 21 dicembre 2012 dell’Agenzia delle entrate nel quale si specifica che “l’imposta risulta applicabile, oltre che agli estratti di conti corrente bancari e postali, anche ai rendiconti dei libretti di risparmio bancari e postali. Le nuove norme non hanno, invece, modificato la misura dell’imposta applicabile per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a persone fisiche che resta confermata nell’importo annuale di euro 34,20”.
Due casi importanti di esenzione si possono leggere sempre nella circolare dell’Agenzia dell’Entrate del 2012.
Il primo, quello che ha un maggiore impatto nei cittadini, è legato indissolubilmente a quanti soldi sono presenti sul conto:”In relazione a tali rapporti, viene, inoltre, introdotto un regime di esenzione qualora il valore medio di giacenza degli estratti dei conti correnti e dei rendiconti dei libretti di risparmio risulti complessivamente non superiore ad euro 5.000. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche viene, invece, incrementata la misura del tributo che risulta attualmente fissata nell’importo annuo di euro 100”, si legge nella circolare.
Il secondo caso è legato al mondo del Terzo Settore e dello sport:”L’imposta di bollo sostitutiva di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa non è, inoltre, applicabile qualora per gli estratti di conto corrente e i rendiconti possa trovare applicazione un regime di esenzione dall’imposta di bollo. Si ricorda, ad esempio, che l’articolo 27-bis della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 stabilisce un trattamento di esenzione per gli “Atti, documenti, istanze, contratti (…) estratti…” posti in essere o richiesti dalle ONLUS e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.”, spiega la circolare
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