Imposta di successione, ci sono dei casi specifici in cui si è esonerati dall’obbligo di pagarla. Ecco tutti i dettagli per verificare se si rientra in queste casistiche.
Imposta di successione? Molti cittadini non sanno cosa sia se non quando risultano ereditari di qualcosa. Ma cos’è questa imposta? E’ l’Agenzia delle Entrate con le sue schede a venirci incontro. L’imposta di successione è quella tassa da pagare quando si ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari e contestualmente si ha anche l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.
Dal 23 gennaio 2017 i contribuenti possono presentare la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali direttamente online, grazie ai servizi telematici delle Entrate. Per farlo, basta utilizzare l’applicativo disponibile sul sito internet dell’Agenzia, installare sulla propria postazione di lavoro il software di compilazione SuccessioniOnLine, compilare il file, allegare i documenti, salvare, accedere ai servizi telematici ed inviare. In alternativa, è possibile rivolgersi ad un intermediario.
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Sempre leggendo le schede dell’Agenzia delle Entrate, si sottolinea che la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto.
Ad essere obbligati a presentare la dichiarazione (ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del TUS) sono:
-i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
-gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
-gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti;
-gli esecutori testamentari.
I casi di esonero dall’obbligo– Risultano esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione i chiamati all’eredità ed i legatari che abbiano rinunciato all’eredità o al legato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione ed i chiamati che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, abbiano nominato un curatore per l’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 c.c..
Non sussiste, inoltre, l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) l’eredità sia devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto;
2) l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000 euro;
3) l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari
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