Inviata ai prefetti la circolare del capo di Gabinetto del Viminale sulle indicazioni presenti nel Dpcm del 3 novembre. Conferme e novità.
I prefetti hanno ricevuto la circolare del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, che fornisce le indicazioni sui profili attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, che introduce nuove e più restrittive misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.
Il Dpcm risponde all’esigenza di modulare gli interventi- si legge sul sito del Viminale– in ragione delle differenti criticità rilevate nei territorio, graduando la severità delle misure in base alla maggiore diffusione del virus e al grado di tenuta dei servizi sanitari.
Nella circolare il Viminale parte da un assunto unico per tutte e tre le tipologie di aree in cui è diviso il Paese:”Resta fermo, comunque, che, qualunque sia l’area territoriale di riferimento, l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, si rinviene nella forte raccomandazione, contenuta nell’articolo 1, comma 3, di limitare gli spostamenti personali nell’area gialla anche nelle fasce orarie della giornata non soggette a restrizioni della mobilità, di cui si dirà infra”.
“In coerenza con tale responsabilizzante premessa-sottolinea la circolare del Viminale-, occorre sempre far uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento, sia che si tratti di spostamenti che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia che essi avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l’intera giornata (area arancione e area rossa)”.
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Dpcm, la circolare del Viminale: le disposizioni su spostamenti e chiusura strade
Alla sezione “Area Gialla” della circolare è presente la disposizione riguardo il divieto generalizzato di spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 che prevede una nuova eccezione:”Per quanto riguarda gli spostamenti che avvengano dopo le 22.00 e fino alle 5.00, si ritiene utile precisare che devono ritenersi consentiti anche quelli che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale”.
Novità anche sulla disposizione delle chiusura di strade o piazze nei centri urbani dopo le 21:”La possibilità di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, già precedentemente prevista dopo le ore 21.00, viene espressamente estesa all’intero arco della giornata o comunque a specifiche fasce orarie non predeterminate, sempre fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.
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