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Categories: Economia e Finanza

Chi accetta assegni scoperti non può rivalersi sulle banche

Chi accetta assegni privi di copertura dalla medesima persona, senza peraltro averli protestarli, non può accollare alla propria banca o a quella della suddetta persona la responsabilità per il fallimento e i danni extracontrattuali.

Ciò è quanto si evince da una recente sentenza da parte della Corte di Cassazione e che riguarda un imprenditore che aveva portato all’incasso degli assegni scoperti ricevuti da un suo debitore. Siccome, in precedenza, lo stesso aveva ottenuto il pagamento immediato da parte della propria banca degli assegni versati, lo stesso istituto aveva ottenuto un’ingiunzione di pagamento per le cifre precedentemente erogate ma rimaste scoperte, con conseguente iscrizione di ipoteca su beni personali e societari.

L’imprenditore in questione, di fronte al danno non solo economico ma anche di immagine personale, aveva chiamato in causa entrambi gli istituti di credito in quanto sia la prassi da loro seguita che la mancanza di comunicazioni né hanno causato, secondo lui, il dissesto.

Le sue lamentele erano particolarmente rivolte sulle condotte illecite tenute da parte delle direzioni bancarie di entrambi gli istituti durante le attività di negoziazione dei titoli. La banca dell’imprenditore aveva messo a disposizione del proprio cliente le somme senza però verificare che i titoli fossero realmente coperti. In presenza di una palese mancanza di copertura, l’imprenditore aveva deciso ugualmente di mantenere ottimi rapporti con la persona che aveva emesso gli assegni, rinnovandoli e proseguendo le relazioni commerciali.

Ciò che l’imprenditore additava al direttore della banca trattataria è la mancanza della comunicazione, prevista entro 7 giorni, del mancato pagamento degli assegni; successivamente, la stessa ha provveduto a restituire alla banca dell’imprenditore degli assegni insoluti ma non protestati, dopo 45 giorni dal primo titolo non pagato. Dal canto suo, la banca trattataria ha additato come responsabili sia la banca che l’imprenditore per gli assegni scoperti.

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Redazione