Sulla materia si era creata un po’ di confusione, ma attraverso una circolare diffusa nelle ultime ore, l’Inps ha ufficializzato l’estensione del bonus mamma anche alle donne straniere che sono titolari di un permesso di soggiorno breve.
L’istituto risponde così alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva definito illegittimo il meccanismo che di fatto escludeva da questo bonus le neomamme straniere. Con l’estensione del sussidio a una ulteriore fetta di pubblico, le domande già presentate che erano state rigettate proprio in virtù della norma originaria, saranno ripescate e riesaminate da capo.
Tuttavia per rientrare nel programma le donne straniere saranno tenute a presentare una nuova richiesta, rivolgendosi alla Struttura territoriale competente e avvalendosi del modello predisposto dall’Inps. L’ufficio deputato “valuterà poi la sussistenza dei requisiti sia in riferimento alla regolare presenza in Italia sia sul fronte dei requisiti giuridico-fattuali previsti dalla legge”.
Di fatto, l’allargamento della platea dei beneficiari si tradurrà in un maggior costo di 18 milioni di euro (tenuto conto che le nascite da donne straniere rappresentano il 5% della totalità, ossia 24.500 casi).
Ricordiamo che il bonus mamma prevede l’erogazione di 800 euro, una tantum, a favore di quelle donne che si trovano in uno stadio successivo al settimo mese di gravidanza. Il bonus prevede il conferimento di 800 euro netti per ciascun figlio nato, adottato o affidato e viene riconosciuto a fronte di determinati requisiti, senza però tener conto di limiti di reddito.
Ciò significa che l’unico requisito da soddisfare per poter rientrare nella platea dei beneficiari consiste nell’avanzare la domanda dopo il settimo mese di gravidanza: lo si può quindi fare all’inizio dell’ottavo mese, o in concomitanza della nascita, o all’atto di un’adozione sancita da una sentenza definitiva o, in alternativa, a fronte di un affidamento preadottivo nazionale rispondente ai termini previsti dalla legge 184/1983.
La domanda va inoltrata all’Inps solo ed esclusivamente per via telematica, quindi o tramite la propria area personale all’interno del portale Inps, o tramite Contact Center Integrato o avvalendosi di intermediari come gli enti di patronato dislocati sul territorio nazionale.