L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alle agevolazioni legate all’acquisto della prima casa. Con la risoluzione 53/E viene infatti sottolineato che il bonus prima casa rimane valido anche quando l’acquirente non rispetta il requisito di svolgere l’attività lavorativa nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile, ma si stabilisce altresì che il mutuatario abbia tempo per trasferire la residenza nello stesso comune a patto che si impegni a farlo entro 18 mesi dalla data di acquisto della casa.
La risoluzione dell’Agenzia è stata diramata a seguito di un caso specifico il cui il compratore aveva beneficiato dell’imposta di registro ridotta, dichiarando, in sede di acquisto, di svolgere la propria attività di lavoro nello stesso comune in cui si trovava l’immobile per il quale aveva usufruito del bonus. Tuttavia, per sopraggiunte cause di lavoro, tale condizione era poi venuta a mancare.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia, l’acquirente può comunque mantenere l’agevolazione prima casa se si impegna a trasferire la residenza nello stesso comune dell’immobile entro un anno e mezzo al massimo dall’acquisto dello stesso. E questo vale, ovviamente, a patto che i 18 mesi in questione non siano ancora trascorsi. Per di più, la dichiarazione di impegno deve esser fatta per iscritto e registrata presso lo stesso ufficio in cui è stato depositato l’atto originario.
La rettifica del requisito può sopraggiungere anche quando la registrazione del documento di acquisto è già avvenuta, a condizione che l’Agenzia delle Entrate non abbia già provveduto a disconoscere il contributo tramite un avviso di liquidazione che riporta appunto la mancata sussistenza del requisito.