Quando un parente caro viene a mancare può capitare che si debba fare la successione del conto corrente. Tuttavia molte persone lamentano una serie di problemi, perché a quanto sembra le banche italiane non sono così precise e rapide nell’espletamento di questo genere di pratiche. Altre volte però può capitare che siano proprio le persone ad essere poco informate su cosa la legge preveda in casi di questo tipo, per cui è bene fare chiarezza come la normativa vigente regoli la successione del conto corrente.
L’articolo 1833 del codice civile, al comma 2, sancisce che: “In caso di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno il diritto di recedere dal contratto”. All’ultimo comma dello stesso articolo si chiarisce poi che “lo scioglimento del contratto impedisce l’inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall’articolo 1831”.
L’articolo 1831 a sua volta prevede che la chiusura del conto con la liquidazione del rispettivo saldo “è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi, e in mancanza, al termine di ciascun semestre, computabile dalla data del contratto”.
Ciò significa che la liquidazione del saldo attivo del c/c intestato al defunto rientra tra i diritti dell’erede, per cui il trattenimento del denaro per più di sei mesi da parte della banca costituisce un inadempimento contrattuale. Nel caso in cui dovesse sussistere questa inadempienza, l’erede ha il diritto di inviare alla banca un reclamo scritto e, a fronte di un mancato o insufficiente riscontro, valutare il ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario.