L’anatocismo sui mutui è un fenomeno che si verifica quando la banca che ha concesso il prestito effettua una capitalizzazione degli interessi. Si tratta di una pratica assolutamente vietata dall’ordinamento giuridico vigente, ma che con qualche eccezione può anche essere ammessa.
In generale, in base a quanto stabilisce l’articolo 1283 del Codice Civile, l’anatocismo bancario è permesso solo nel caso di interessi scaduti da almeno sei mesi e solo in presenza di una domanda giudiziale o di una convenzione successiva alla scadenza. La disciplina dell’anatocismo sui mutui è comunque regolata nel dettaglio dalla Deliberazione del 9 febbraio 2000 del CICR.
L’articolo 3 di questa delibera stabilisce che, nel caso di mancato pagamento delle rate nei termini previsti, la banca possa applicare interessi di mora sull’importo della rata. Considerando che il piano di ammortamento di un mutuo prevede il pagamento di rate composte per una parte da una quota di capitale e per una parte da una quota di interessi, questa regola permette di fatto la capitalizzazione degli interessi. Pertanto, nel calcolo degli interessi di mora, quelli inclusi nella rata finiranno col produrre a loro volta altri interessi.
L’anatocismo è previsto soltanto in casi particolari, dunque, e soltanto se la banca ne ha fatto esplicito riferimento nel contratto di finanziamento. Ciò comunque non significa che il creditore possa fare come meglio crede: la banca deve comunque rispettare i limiti dettati dalla soglia anti-usura.