A partire dal 1 ottobre 2016 sono entrate in vigore le nuove regole sull’anatocismo bancario. Regole che reintroducono la possibilità di calcolare gli interessi sugli interessi di mora anche per quel che riguarda i conti correnti. In particolare, l’articolo 2 del DM vieta la pratica di calcolo degli interessi sugli interessi, a patto però che non si tratti di interessi di mora. Su questi ultimi, infatti, le banche potranno continuare a calcolare anche interessi extra.
Per quanto attiene il calcolo infrannuale, il comma 3 dell’articolo 3 del decreto ministeriale applicativo, recita: “Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore all’anno, nel conteggio degli interessi di credito e di debito. Gli interessi sono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti. Per i contratti stipulati durante l’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre”.
Ciò significa che gli interessi devono avere un calcolo annuale e devono essere calcolati l’ultimo giorno dell’anno. Se il rapporto si estingue, gli interessi diventano immediatamente esigibili; mentre se il rapporto si apre nel corso dell’anno, gli interessi vanno calcolati comunque l’ultimo giorno dell’anno stesso.
Le regole prevedono inoltre che l’istituto di credito informi il cliente almeno 30 giorni prima sul calcolo di questi interessi (anche se il contratto può prevedere termini anche più favorevoli per il cliente). A quel punto il cliente potrà autorizzare l’addebito degli interessi sul conto e revocare questa autorizzazione in qualsiasi momento.