Se siete alle prese con un mutuo prima casa e desiderate estinguere il debito residuo, anche parzialmente, prima della scadenza prevista dal contratto di mutuo stipulato, sappiate che è possibile effettuare questa operazione senza l’addebito di alcuna penale.
Per i mutui casa sottoscritti a partire dal 2 febbraio 2007 per l’acquisto di una prima casa, non viene applicato alcun costo accessorio, ed anche per le soluzioni stipulate dal 3 aprile 2007 con banche o altri istituti per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari, sia uso residenziale che riservate alla propria attività economica o professionale (ad esempio studi o locali commerciali utilizzati da persone fisiche come famiglie, lavoratori autonomi, professionisti) l’estinzione anticipata non prevede alcuna spesa extra.
Stesso regime si applica anche ai mutui edilizi e alle soluzioni con frazionamento. Per i mutui accollati a seguito di frazionamento, infatti, con data antecedente è prevista una riduzione della penale grazie all’accordo tra ABI e dalle Associazioni dei consumatori.
Per poter ottenere la riduzione sulla penale di estinzione mutuo, il cliente è tenuto ad inviare alla banca una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si indicano gli elementi più rilevanti del contratto di mutuo per il quale si inoltra la richiesta di riduzione della penale per estinzione anticipata.
Al termine del piano di rimborso di un mutuo prima casa, l’ipoteca iscritta a garanzia dell’immobile viene automaticamente estinta senza alcuna spesa per il mutuatario: l’estinzione avviene tramite versamento dell’ultima rata prevista dal piano di ammortamento.