Spesso durante il rimborso di un mutuo può essere conveniente per il cliente richiedere una eventuale rinegoziazione del mutuo, ovvero un nuovo accordo tra banca e cliente con la revisione delle condizioni contrattuali. La rinegoziazione del mutuo riguarda principalmente la rielaborazione di due fattori : il tasso e la durata. La Legge 244/2007, chiamata anche legge Bersani, stabilisce che è sempre salva la possibilità dell’istituto e del debitore di concordare una variazione delle condizioni del contratto di mutuo in essere senza costi aggiuntivi e mediante scrittura privata anche non autenticata.
Nel caso in cui la banca che eroga il mutuo richieda una formalizzazione dell’accordo di rinegoziazione in forma notarile o autentica il Consiglio Nazionale del Notariato ha stabilito una riduzione dei compensi dovuti per l’intervento notarile. Il testo della Finanziaria sottolinea che è possibile infatti ‘pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.’
E’ importante ricordare che la rinegoziazione mutuo è una richiesta del cliente o, in alcuni casi, della banca, ma che la modifica del contratto in essere non può essere imposta a nessuna delle parti, che in totale autonomia possono valutare eventuali modifiche alle condizioni contrattuali. La rinegoziazione del mutuo è attuabile esclusivamente quando banca e debitore sono concordi sulle variazioni da applicare al contratto di mutuo. Non è possibile, ad esempio, modificare la penale di estinzione anticipata, che deve essere ricondotta per rinegoziazione entro precisi limiti: l’istituto non può opporsi alla ridefinizione della relativa clausola.