Durante il periodo di rimborso delle rate del vostro mutuo può accadere che sia necessario o più conveniente una rinegoziazione del mutuo sottoscritto, ovvero modificare le caratteristiche della tipologia di finanziamento richiesto in principio, magari perché divenuto eccessivamente oneroso da sostenere.
Un esempio di rinegoziazione mutuo può consistere nel rinegoziare un mutuo a tasso fisso : la valutazione di una eventuale rinegoziazione però è una facoltà dell’istituto, che in totale autonomia e senza alcun vincolo o obbligo, può accettare o rigettare la richiesta.
Con la rinegoziazione del mutuo il cliente può modificare il tipo di tasso di interesse applicato al proprio piano di rimborso, lo spread, ovvero il parametro applicato dall’istituto al tasso Euribor o all’Irs a seconda del mutuo sottoscritto, o la durata del mutuo, che può essere ridotta o eventualmente allungata. Una rinegoziazione può essere necessaria a causa di una variazione consistente della situazione patrimoniale del cliente, oppure sotto proposta dell’istituto, che intende sottoporre al cliente nuove variazioni al piano iniziale.
Secondo la legge del 24 dicembre 2007, manovra finanziaria 2008, la cosiddetta Legge Bersani sui Mutui, per la rinegoziazione dei mutui non sono previsti costi e atti notarili: infatti questa operazione non prevede l’estinzione del vecchio contratto e l’attivazione di un nuovo finanziamento, bensì una semplice variazione delle clausole contrattuali, ove previsto.
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